Art. 16.
(Norme transitorie per l'iscrizione all'Albo).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione all'Albo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, è consentita su domanda da presentare entro la data fissata dal decreto di cui all'articolo 15:

          a) ai dirigenti fisici che ricoprono o che hanno ricoperto un posto di dipendente in strutture del Servizio sanitario nazionale nonché ai professori e ai ricercatori universitari, operanti presso le facoltà di medicina, che hanno svolto attività assistenziale per almeno cinque anni per conto del Servizio sanitario nazionale nel settore della fisica medica;

          b) ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnano o che hanno insegnato discipline fisiche o geofisiche nelle università italiane, ai ricercatori, ai tecnologi e ai tecnici laureati delle università, degli istituti nazionali, degli istituti regionali di ricerca o di imprese private, nonché ai liberi professionisti

 

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o dirigenti che hanno svolto attività professionale per almeno cinque anni e che sono in possesso della laurea magistrale classe 17-fisica o della laurea in fisica del previdente ordinamento, nel settore della fisica industriale, dei materiali e dell'informazione o nel settore della fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio della sezione A dell'Albo;

          c) ai laureati in fisica iscritti nell'elenco nominativo degli esperti qualificati per la sorveglianza fisica di radioprotezione, istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro e ai dirigenti fisici di ruolo delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, individuate ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e successive modificazioni, per il settore della fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio della sezione A dell'Albo.